IL CONTRATTO

Nuovo Contratto

Per l’attivazione dell’utenza idrica è necessario stipulare regolare contratto di somministrazione che, di norma, viene sottoscritto con il proprietario dell’immobile, con il locatario (solo dietro presentazione del regolare contratto di affitto registrato), con l’usufruttuario, nel caso di condomini con l’amministratore stesso.

Condizione necessaria è la conformità urbanistica dell’edificio/immobile da allacciare, così come previsto dall’Art. 48 del DPR 06/06/ 2001 n.380 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” che al comma 1 recita come segue: “è vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l’esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30/01/1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17/03/1985.

Il titolare della fornitura è unico responsabile del pagamento dei consumi effettuati, dei danni arrecati ai misuratori ed agli impianti di proprietà della IDRICA S.p.A. fino al momento della cessazione della fornitura.

Chi entra in possesso, a qualsiasi titolo, di un immobile nel quale sia attiva l’erogazione idrica, deve tempestivamente fare voltura cosi da regolarizzare la propria posizione contrattuale.

In difetto sarà considerato utilizzatore abusivo e per tale inottemperanza verranno applicate le sanzioni previste dal regolamento.

Il nuovo contratto d’utenza si può avere in caso di: