IL CONTRATTO

Nuovo Contratto

Per l’attivazione dell’utenza per il solo servizio di fogna e depurazione (per zone non servite dal pubblico acquedotto), è necessario stipulare regolare contratto di servizio che, di norma, viene stipulato con il proprietario dell’immobile, con il locatario (solo dietro presentazione dell’autorizzazione scritta del proprietario e regolare contratto di affitto registrato), con l’usufruttuario o, nel caso di condomini, con il rappresentante dell’Amministrazione degli stessi.

Condizione necessaria è la conformità urbanistica dell’edificio/immobile da allacciare, così come previsto dall’Art. 48 del DPR 06/06/ 2001 n.380 “testo unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia edilizia” che al comma 1 recita come segue: “è vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l’esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30/01/1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17/03/1985.

Il titolare del servizio è unico responsabile del pagamento dei canoni di fognatura e depurazione, dei danni arrecati agli impianti di proprietà della IDRICA S.p.A.

Chi entra in possesso, a qualsiasi titolo, di un immobile collegato alla pubblica fognatura, deve tempestivamente darne comunicazione alla IDRICA S.p.A. e regolarizzare la propria posizione contrattuale.

In difetto sarà considerato illecito utilizzatore, e per tale inottemperanza verranno applicate le sanzioni previste dal regolamento, oltre alla segnalazione alle competenti autorità.

Il nuovo contratto d’utenza si può avere in caso di: